Fondato nel 1972.
Scuderia Ferrari Club Riva S. Vitale
C.P.20 -- CH-6826 Riva S. Vitale
È costituita ai sensi dell’art. 2615 ter c.c. una società consortile denominata SCUDERIA FERRARI CLUB in forma di società a responsabilità limitata. La denominazione completa sarà, pertanto, “SCUDERIA FERRARI CLUB s.c. a r.l.” (la “Società”).
La Società ha per oggetto l’indirizzo, l’organizzazione e la gestione di ogni attività riguardante la vita degli enti spontanei esistenti dei tifosi Ferrari, noti come “Ferrari Club”, e di quelli che potranno costituirsi in futuro, uniti dalla comune denominazione di “Scuderia Ferrari Club” (i “Soci”), per rendere più efficace il sostegno al nome Ferrari da parte degli sportivi appassionati alla marca, sviluppare i legami tra i supporter, organizzare manifestazioni, riunioni e conferenze: viene, pertanto, dalla Società coordinato il rapporto relazionale tra i Club dei tifosi e Ferrari S.p.A. La Società potrà conseguentemente compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, anche di natura finanziaria, in Italia oppure all’estero, che sarà ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi consortili (Art. 3), e così accendere rapporti di conto corrente bancario con istituti di credito, sia attivi che passivi, compiere operazioni in valuta estera, stipulare contratti di sponsorizzazione, di licenza, di approvvigionamento o di vendita di beni o servizi, aprire sedi secondarie sia in Italia che all’estero e quant’altro necessario o strumentale per la finalità consortile.
La Società non ha fini di lucro. Lo scopo della Società è consortile, consistente principalmente nel prestare servizi nei confronti dei Soci e, conseguentemente, delle persone fisiche a questi associate (gli “Associati”).
I vantaggi e i servizi consortili sono pertanto riservati ai Soci e agli Associati.
Previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, sono altresì consentite attività nei confronti di altri soggetti, purché non in contrasto con quelle consortili.
Il socio fondatore (Art. 4) assicura il coordinamento delle attività e può non usufruire dei servizi consortili.
L’attività della Società è indirizzata a che:
(a) vengano valorizzati il mito della società Ferrari e del suo fondatore Ing. Enzo Ferrari e quanto oggi rappresenta il marchio Ferrari nel mondo;
(b) venga incentivata la promozione e il coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei Soci, favorendo la
collaborazione e lo scambio di relazioni tra i medesimi;
(c) vengano assicurati agli Associati attraverso la società vantaggi consortili consistenti: (i) nell’acquisto di specifici prodotti marchiati Ferrari (ad esempio: “memorabilia”, gadget, accessori, ecc.), (ii) nell’accesso a manifestazioni sportive o eventi speciali, (iii) nella visita degli stabilimenti presso Ferrari S.p.A. e comunque (iv) in tutto quanto la Società riterrà necessario e/o utile per perseguire lo scopo consortile di cui all’Art. 3 del presente statuto. Il Regolamento descrive in dettaglio le operazioni afferenti i vantaggi consortili.
(d) non vengano assunte dai Soci, individualmente o in concerto, iniziative, che direttamente o indirettamente possano contrastare con le iniziative della Società e/o di Ferrari S.p.A. (Art. 6);
(e) non vengano assunte dai Soci iniziative in concorrenza direttamente o indirettamente con lo scopo della Società;
(f) non vengano assunte dai Soci iniziative tali da ledere il prestigio, l’immagine, la reputazione, i marchi (considerati in tutte le attività in cui vengono utilizzati) di Ferrari S.p.A., ecc;
(g) non vengano assunte dai Soci iniziative commerciali illecite, illegali, contrarie alla morale e al buon costume, contrarie alla normativa vigente, civile e fiscale, in quanto coinvolgono il nome e/o la reputazione di Ferrari S.p.a.;
(h) non vengano svolte dai Soci pratiche commerciali sleali o contrarie al codice di condotta adottato dalla Società, non vengano commercializzati prodotti con segni, marchi e nomi falsi, contraffatti o alterati;
(i) non vengano effettuate operazioni, anche per via telematica, consistenti in atti di pirateria, atti sleali, tali da carpire la buona fede altrui, ecc.;
(l) non venga usato dai Soci il marchio «Ferrari» (in via descrittiva o figurativa) in modo illecito o associato a marchi concorrenti e non oppure ceduto a qualsiasi
titolo, anche in via occasionale e provvisoria, a terzi;
(m) non venga usato il marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) a fini commerciali al di fuori delle iniziative della Società, o comunque senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. In caso di iniziative non commerciali l’uso del marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) non dovrà essere in contrasto lo scopo della Società.
I Soci possono essere:
- Socio fondatore,
- Socio ordinario,
- Socio onorario,
- Socio sostenitore.
Socio fondatore è Ferrari S.p.a..
I Soci onorari o sostenitori sono Soci persone fisiche con mere
funzioni onorarie, nominati in ragione del prestigio ricoperto nel mondo sportivo (Socio onorario) o di meriti nel sostegno della Marca (Socio sostenitore).
Sono Soci onorari di diritto:
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrari S.p.a.,
il Vice Presidente del Consiglio di Ammininistrazione di Ferrari S.p.a.,
il Direttore Generale di Ferrari S.p.a., il Vice Direttore Generale di Ferrari S.p.a.,
il Direttore Sportivo della Squadra Corse Ferrari della Formula 1,
il Direttore della comunicazione di Ferrari S.p.a.,
i Responsabili della Stampa sportiva di Ferrari S.p.a.
i piloti ufficiali della Scuderia Ferrari.
A carico dei Soci onorari o sostenitori non gravano quote associative o contributi consortili.
I Soci onorari e sostenitori non sono titolari di quote di partecipazione alla Società, per cui non esercitano i diritti, che competono ai Soci.
Possono essere Soci ordinari gli enti spontanei già esistenti, noti come “Ferrari Club” e riconosciuti da Ferrari S.p.a., assieme a quelli che potranno costituirsi in futuro, sia in Italia che all’estero, con le medesime caratteristiche e finalità ed aventi un numero minimo di 50 (cinquanta) Associati. In relazione a quest’ultima condizione la Società si riserva il diritto di concedere deroghe in ragione di specifiche esigenze e contingenze locali. Tali deroghe saranno fondate su ragioni oggettive, estensibili ai casi uguali.
I singoli Associati non possono far parte di più Soci.
I Soci si impegnano e fanno in modo che i propri Associati non assumano iniziative, che impediscano al Socio di conformarsi a quanto previsto dall’Art. 3. Il Socio, nel caso in cui il proprio Associato, malgrado il richiamo scritto, inviato per conoscenza alla Società, reiteri tale condotta, comprovatamente contraria allo scopo della Società, dovrà assumere provvedimenti idonei a riallinearsi alla finalità sociale. Nel caso in cui il Socio tralasci colposamente di assumere detti provvedimenti, il comportamento dell’Associato si riterrà ascrivibile per negligenza al Socio e fonte di sua responsabilità disciplinare (Art. 25, II capoverso).
Il Socio può essere escluso dalla Società nei seguenti casi:
- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto a altre procedure concorsuali;
- qualora tenga condotte, che ledono gravemente il prestigio e l’immagine della Società, pregiudicano i marchi usati dalla medesima, si pongono in violazione dei principi fondanti della società, così come indicati agli Artt. 2 e 3 lett. d), e), f), g),
h), i), l) e m) del presente Statuto.
Costituisce inoltre giusta causa di esclusione il mancato pagamento da parte del Socio di quote o di contributi consortili nel caso di prestazioni accettate volontariamente oppure la mancata presentazione annuale da parte del Socio dell’elenco dei propri Associati.
L’inadempimento si verifica decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione o messa in mora o diffida a adempiere, inviata dalla Società, oppure dalla decisione dei Probiviri, che accerta queste violazioni.
L’esclusione del Socio è deliberata dall’assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza (50% più 1) del capitale sociale.
In considerazione della natura consortile della Società e dell'esclusione di ogni scopo di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili e di riserve, in caso di esclusione la quota di partecipazione del socio escluso viene acquisita automaticamente dal Socio fondatore con l'obbligo di corrispondere al socio escluso il valore nominale della quota a titolo di corrispettivo, in modo che l’esclusione del Socio non determini la riduzione del capitale sociale.
La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata al Socio escluso a mezzo raccomandata r.r. a cura del Presidente.
Contro la decisione di esclusione il Socio può proporre opposizione davanti al Tribunale competente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica.
L’esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica di cui sopra, salvo che nel termine predetto il Socio escluso non proponga opposizione.
Il Consiglio di Amministrazione in caso di mancato pagamento delle quote fisse o variabili o dei contributi per prestazioni assunte volontariamente o di comportamenti di eccezionale gravità può sospendere temporaneamente il Socio o l’Associato responsabile della violazione dal godimento delle prestazioni.
Il Socio può esercitare il diritto di recesso, nel caso in cui la Società deliberi operazioni, che comportano la sostanziale modifica dell’oggetto e/o dello scopo sociale o dei diritti o doveri dei Soci, e comunque per la cause di cui all’art. 2473 c.c., I comma, e 2469 c.c., II comma.
In considerazione della natura consortile della Società e dell'esclusione di ogni scopo di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili e di riserve, in caso di recesso la quota di partecipazione del socio receduto viene acquisita automaticamente dal Socio fondatore con l'obbligo di corrispondere al socio receduto il valore nominale della quota a titolo di corrispettivo, in modo che il recesso del Socio non determini la riduzione del capitale sociale.
Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Artt. 2 e 3 i Soci a favore della propria organizzazione (es. Scuderia Ferrari Club – Lugo) potranno concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, solo previa delibera conforme del Consiglio di Amministrazione della Società. I medesimi Soci non potranno invece concludere contratti in nome e per conto della Società e/o rappresentare quest’ultima ovvero non potranno in alcun modo produrre o far produrre articoli di merchandising, utilizzando i marchi di Ferrari e della Scuderia Ferrari Club.
Le attività, che rientrano nell'oggetto e/o nello scopo della Società, ove svolte in concerto tra più Soci ovvero isolatamente da un singolo Socio, non sono consentite e sono contrarie a quanto previsto dagli Artt. 2 e 3, stante il fatto che la finalità aggregativa può porsi in contrasto con quella societaria.
La Società, fatto salvo il diritto del terzo titolare di marchi di agire in proprio a tutela dei propri diritti, assumerà per il raggiungimento della finalità societaria di cui all’Art. 3 ogni più opportuna iniziativa, sia di natura stragiudiziale che giudiziale (compresa la fase cautelare e conservativa), nei confronti di qualsiasi soggetto terzo, che violi o minacci di violare diritti nella disponibilità della Società.
Il capitale sociale è di euro 105.000,00 (centocinquemila) e è suddiviso in n. 2.625 (duemilaseicentoventicinque) quote di partecipazione del valore nominale di euro 40,00 (quaranta) cadauna.
Detto capitale potrà essere aumentato o diminuito fino al limite legale con l’osservanza delle prescritte disposizioni di legge.
La quota di partecipazione è intrasferibile, salvo quanto previsto appresso.
E' consentita l'acquisizione della quota di partecipazione del Socio escluso e del Socio receduto da parte del Socio fondatore secondo quanto previsto sopra.
E' inoltre consentito il libero trasferimento di quote di partecipazione da parte del Socio fondatore a terzi al fine di consentire l'ingresso di nuovi Soci nella Società.
E’ stabilito dall’assemblea un contributo consortile fisso annuale indifferenziato di gestione.
L’assemblea può stabilire eventuali contributi consortili a carico dei Soci per il conseguimento dello scopo consortile, a cui il Socio aderisce su base volontaria, e pertanto senza alcun obblito
di assumerli a proprio carico.
In caso di perdite è consentito al Socio fondatore effettuare di propria iniziativa versamenti a fondo perduto a copertura della perdita a titolo di contributo consortile, escluso in ogni caso un obbligo per gli altri soci di concorrere nel ripiano della perdita.
In difetto di quanto sopra la Societè verrà posta in liquidazione.
Sono organi della Società:
- l’Assemblea;
- l’organo amministrativo: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Presidente Onorario;
- il Comitato di indirizzo;
- il Revisore contabile;
- il Collegio dei Probiviri.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da tre a quindici membri.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
I Consiglieri esprimono il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri alcune funzioni a esso riservate (Amministratori Delegati).
La nomina dei Consiglieri viene effettuata dall’Assemblea dei Soci sulla base dei candidati presentati per la carica.
L’Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) del capitale sociale.
Per facilitare le operazioni di voto possono essere utilizzate liste concorrenti di nominativi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società ai sensi dell’art. 2475 bis c.c.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire per teleconferenza, se autorizzate dal Presidente. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono scritti in lingua italiana.
L’organo amministrativo funziona collegialmente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione può avvenire ad horas in caso di partecipazione totalitaria, diversamente con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, da inviarsi a mezzo telefax.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione della società, tanto per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, e più specificatamente per tutti gli atti, che sono necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale, a eccezione di quanto riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
Si applicano le norme sulla sostituzione degli amministratori di cui all’art. 2386 c.c.
Il Presidente Onorario ha funzioni di mera rappresentanza (esclusa quella legale). È eletto dal Consiglio di Amministrazione per il prestigio, che gode nel mondo sportivo della Formula 1.
Tutte le cariche sono gratuite.
L’Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Non possono essere prese delibere finalizzate a porre a carico dei Soci servizi non richiesti e i relativi costi, salvo il diritto del Socio di richiedere il servizio e assumerne liberamente i costi del servizio.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, come indicato nell’avviso di convocazione, da spedirsi con lettera raccomandata o equipollenti almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal libro soci. E’ considerato equipollente la trasmissione del documento a mezzo telefax.
La legge prevede i casi di convocazione obbligatoria dell’assemblea.
L'avviso deve indicare il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco della materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. L'avviso è redatto in due lingue: italiano e inglese.
L’Assemblea dei Soci è convocata nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione alle assemblee da parte dei Soci è regolata dalla legge.
Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea dei Soci con semplice delega scritta soltanto da un altro Socio.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, da altro componente del Consiglio di Amministrazione, designato dai consiglieri presenti, e, in difetto, da persona designata a maggioranza del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.
L’Assemblea dei Soci delibera, in prima ed in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (50% + 1), salvo
diversa inderogabile disposizione di legge.
Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo alla società, designato dai soci intervenuti o, qualora questi vi acconsentano, dal presidente medesimo.
Nei casi di legge o qualora il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.
L'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale è redatto da notaio.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Ha diritto di voto il socio iscritto nel libro dei soci.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.
Nell’assemblea le dichiarazioni di voto possono essere espresse in lingua italiana o inglese, la delibere dell’assemblea sono scritte in lingua italiana.
Le decisioni dei Soci, quando consentito dalla legge, possono essere prese anche attraverso una consultazione per iscritto. Il consenso espresso deve essere chiaro e incondizionato.
Sono riservate in ogni caso alla competenza dei Soci le delibere sulle seguenti materie:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
d) le modificazioni dello statuto e le decisioni in merito a fusioni o scissioni;
e) la decisione di compiere operazioni, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Il Comitato di indirizzo è composto da n. 30 (trenta) rappresentanti dei Soci.
I rappresentanti rimangono in carica un anno.
Un rappresentante è sempre scelto tra quelli indicati dai Soci che non hanno sede in Italia.
I rappresentanti sono nominati direttamente dai Soci attraverso accordo scritto extra-assembleare comunicato, anche a mezzo fax, alla Segreteria della Società entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
In caso di disaccordo perdurante oltre tale data ogni Socio provvederà all’indicazione nominativa di un proprio
rappresentante, facendo pervenire apposita dichiarazione alla Segreteria della Società entro e non oltre il 20 febbraio successivo.
Le dichiarazioni potranno avvenire anche a mezzo fax.
Risulteranno nominati quei rappresentanti che conseguiranno la maggioranza semplice delle indicazioni nominative tassativamente pervenute entro le ore 24,00 (ora italiana)della data fissata
Più Soci possono delegare un Socio ad esprimere più preferenze nominative.
La dichiarazione di elezione dei trenta rappresentanti è fatta in seguito a scrutinio delle segnalazioni nominative a cura della Segreteria della Società a mezzo e-mail indirizzata ai Soci entro 10gg. dalla chiusura delle operazioni.
Ai membri del Comitato si applicano le norme stabilite per le S.p.a. sulle cause di ineleggibilità e sulla sostituzione.
Il Comitato di indirizzo ha compiti consultivi e di indirizzo programmatico.
Il Comitato di indirizzo può nominare delle sottocomissioni per lo studio di specifici temi.
La carica è gratuita.
Un rappresentante del Comitato interviene, sempre con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Qualora ne sussista l’obbligo ai sensi di legge oppure qualora i Soci decidano di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società è controllata dal collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci, che ne designano anche il presidente.
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e esercita il controllo contabile sulla società, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.
Per i requisiti dei sindaci, il funzionamento del collegio sindacale e le retribuzioni spettanti ai sindaci valgono le norme di legge.
I soci possono decidere in ogni caso che il controllo contabile sulla società sia esercitato da un revisore.
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei modi di legge.
Dell’eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il cinque per cento viene assegnato alla riserva legale, finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
L'eventuale residuo viene destinato a riserva.
E’ esclusa la distribuzione di utili o di riserve ai Soci.
ILa Società procurerà che l’utilizzo del marchio «Scuderia Ferrari Club», descrittivo o figurativo, le venga concesso da parte di Ferrari S.p.A., proprietaria del medesimo.
La Società a sua volta si adopererà perché venga concesso da Ferrari S.p.A. ai Soci l’utilizzo del marchio medesimo con separato atto in licenza d’uso, salvo che la Società non possa essa stessa sublicenziarlo ai Soci.
La Società ha la sede legale in Via Abetone Inferiore n. 4, 41053 Maranello (MO), Italia (sede Ferrari S.p.A.)
ILa durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
La Società può essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata oltre la scadenza, anche in fase di liquidazione, in base a delibera dell’Assemblea dei Soci assunta a norma di legge e di statuto.
In caso di scioglimento della Società l’Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
Le cause di scioglimento sono quelle indicate all’art. 2484 c.c.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.
Nel caso siano applicabili norme diverse, prevarranno quelle della società a responsabilità limitata, subordinatamente si applicheranno quelle sui consorzi.
L’assemblea dei soci approva e adotta un Regolamento con validità di tre anni, salvo proroga tacita, nel quale vengono determinati in dettaglio i servizi svolti dalla Società in favore dei Soci, l’ammontare delle quote associative e dei contributi e quanto necessario per la gestione corrente.
Collegio Arbitrale
Nel caso in cui sorgessero controversie tra i Soci sull’interpretazione e sull'esecuzione del presente Statuto e degli atti societari, non di devoluzione necessaria all’autorità giudiziaria, la decisione sarà demandata ad un Collegio Arbitrale,
interamente nominato dal Presidente del Tribunale di Modena, formato da tre membri.
Il Collegio esprime il Presidente.
Il Collegio opererà in via rituale e secondo diritto.
Sede Arbitrale sarà Maranello (MO).
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un collegio di Probiviri, nel caso in cui la controversia riguardi la violazione dei doveri comportamentali dei Soci, previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
Il Collegio è formato da tre membri e elegge il proprio Presidente.
Il collegio non svolge una funzione arbitrale, ma si sostituisce nella materia delegata all’organo amministrativo.
Le sanzioni previste sono, in via graduata, il semplice richiamo, la censura e l’ammonimento. Nei casi più gravi propone all’assemblea l’esclusione.
E’ salvo il ricorso all’autorità giudiziaria e la pronuncia del collegio ha solo valore di mera condizione per l’esercizio dell’azione. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’esposto, senza che segua alcun provvedimento, l’esposto si intenderà archiviato.
Il Collegio dura in carica cinque anni.
La carica è gratuita.
Il presente Statuto entra immediatamente in vigore e sostituisce quello precedente.